Servizi comunali

Agenzia AVS

Contatto

 

Piazza delle Scuole 3
CH-6933 Muzzano
T. 091 966 43 42
F. 091 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch

Orario di apertura

 

Lunedì

09.00 – 11.00
Martedì 09.00 – 11.00
Mercoledì 09.00 – 11.00 / 16.00 – 17.30
Giovedì 09.00 – 11.00
Venerdì 09.00 – 11.00

Funzionaria amministrativa

Tanja Tedde Fuschi

tanja.fuschi@muzzano.ch

L'Agenzia AVS esplica tutti i compiti legati alla legge federale e cantonale sull'AVS, in particolare:
  • affiliazione indipendenti, datori di lavoro economia domestiche, persone giuridiche e persone senza attività lucrativa
  • ricevimento domande di richiesta di prestazione complementare AVS/AI
  • certificazione sulle richieste di assegni familiari di base.
Il Comune fornisce alla popolazione consulenza in materia di Assicurazioni Sociali, occupandosi delle seguenti procedure e richieste:

Affiliazione degli indipendenti

Documenti da allegare:

  • il certificato AVS
  • l'ultima notifica di tassazione
  • fatture emesse

Affiliazione delle persone senza attività lucrativa

L'obbligo contributivo AVS, insorge il 1. gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si compiono i 20 anni.
 
Gli studenti e coloro che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione e non hanno un'attività lucrativa, sono chiamati ad annunciarsi all'Agenzia AVS.

Documenti da allegare:

  • il certificato AVS
  • il cedolino AI
  • l'attestazione di altre rendite
  • gli ultimi conteggi stipendio e/o disoccupazione
  • l'ultima notifica di tassazione

Per qualsiasi informazione dettagliata, opuscoli e formulari vi invitiamo a consultare il sito dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali.

Esonero del canone radiotelevisivo

I beneficiari di prestazioni complementari AVS o AI sono esentati dall'obbligo di pagare la tassa di ricezione dei canoni radiotelevisivi. La relativa richiesta va inoltrata direttamente alla Serafe SA, organo di riscossione per il canone radiotelevisivo, casella postale, 8010 Zurigo.

Formulario di domanda di accesso alla Casa per anziani al Pagnolo

Indennità di maternità

Hanno diritto all'indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino:
  1. esercitano un'attività lucrativa dipendente;
  2. esercitano un'attività lucrativa indipendente;
  3. collaborano nell'azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente e ricevono un salario in contanti;
  4. sono disoccupate e ricevono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o adempiono le condizioni contributive per l'ottenimento di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione;
  5. per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un'indennità giornaliera da parte di un'assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;
  6. hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliere è giunto a termine.

Prestazione complementare

Quando le rendite e gli altri redditi di cui usufruisce un beneficiario dell'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS) o dell'Assicurazione Invalidità (AI) non sono sufficienti a coprire il suo fabbisogno vitale, egli ha diritto a una prestazione complementare annua da parte dello Stato. Una prestazione complementare comunale va ad aggiungersi alle rendite complementari cantonali di vecchiaia o di invalidità per i domiciliati nel Comune.  L'importo di tale sussidio annuale è fisso, adeguato al rincaro e versato agli aventi diritto.

Rendita anticipata o rinviata

La riscossione della rendita di vecchiaia da parte delle donne e degli uomini può essere anticipata fino a due anni oppure essere rinviata fino ad un massimo di cinque anni. La richiesta di una rendita anticipata deve essere inoltrata al più tardi l'ultimo giorno del mese in cui si compiono gli anni, a partire dal quale si desidera anticipare la rendita.

Documenti da allegare:

  • il certificato AVS
  • il libretto di famiglia

Rendita di vecchiaia

Hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento. Il questionario deve essere consegnato a quest'ufficio 3-4 mesi prima del compimento del 65. anno d'età, per gli uomini, e 64. anno d'età per le donne.

Documenti da allegare:

  • il certificato AVS
  • il libretto di famiglia

Richiesta d'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali

Questi accrediti sono attribuiti alle persone che si occupano di parenti bisognosi di cure (beneficiari di assegno per grandi invalidi) nella stessa economia domestica.

Richiesta di prestazioni per mezzi ausiliari dell'AVS

L'AVS concede dei sussidi per l'acquisto di mezzi ausiliari indipendentemente dal reddito e dalla sostanza della persona assicurata.

Richiesta di separazione dei redditi in caso di divorzio

Documenti da allegare:

  • il certificato AVS
  • la sentenza di divorzio

Richiesta di un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI

Possono richiederlo i beneficiari di rendita AVS/AI, la cui grande invalidità dura ininterrottamente da almeno un anno.

Richiesta di un certificato d'assicurazione

Per il rilascio del certificato AVS, anche in caso di perdita, cambiamento del cognome o cittadinanza.

Richiesta di una rendita d'invalidità per adulti o per minorenni

Hanno diritto alle prestazioni dell'AI gli assicurati che, a causa di un danno alla salute, sono totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa o di compiere i loro lavori abituali in modo permanente o per una lunga durata. Gli assicurati d'età inferiore ai 20 anni sono considerati invalidi se si ritiene che il danno alla salute potrà compromettere la loro futura capacità di guadagno.

Documenti da allegare:

  • il certificato AVS
  • il libretto di famiglia

Richiesta di una rendita per superstiti

Hanno diritto ad una rendita vedovile:
  1. le donne sposate che, alla morte del coniuge, hanno uno o più figli (di qualsiasi età)
  2. le donne sposate che, alla morte del coniuge, non hanno figli a condizione che, alla sua morte, abbiano compiuto i 45 anni e siano state sposate per almeno 5 anni
  3. le donne divorziate che, alla morte dell'ex coniuge, adempiono ad una delle condizioni seguenti: hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni; il divorzio è intervenuto dopo che esse hanno compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 10 anni; il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni
  4. i vedovi e gli ex divorziati che hanno figli d'età inferiore ai 18 anni
Documenti da allegare:
  • il certificato AVS
  • il libretto di famiglia

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