Servizi comunali

Naturalizzazione e integrazione

Contatto

 

Piazza delle Scuole 3
CH-6933 Muzzano
T. 091 966 43 42
F. 091 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch

Orario di apertura

 

Lunedì

09.00 – 11.00
Martedì 09.00 – 11.00
Mercoledì 09.00 – 11.00 / 16.00 – 17.30
Giovedì 09.00 – 11.00
Venerdì 09.00 – 11.00

Funzionaria amministrativa

Tanja Tedde Fuschi

tanja.fuschi@muzzano.ch

L' Ufficio naturalizzazione e integrazione si occupa delle procedure di naturalizzazione dei richiedenti stranieri che inoltrano la domanda per ottenere la cittadinanza svizzera.

Ogni cittadino straniero residente a Muzzano ha il diritto di inoltrare una domanda di naturalizzazione a condizione che vengano rispettate determinate condizioni.

 

1. Nato e cresciuto in Svizzera? Oppure sposato o partner registrato di un cittadino svizzero e da cinque anni sul territorio?

Prima di avviare la procedura di naturalizzazione e prima di richiedere qualsiasi documento occorre prendere contatto con l'Ufficio preposto.

 

2. In caso di risposte negative al punto 1, si puó procedere con una domanda di naturalizzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:

  • essere in possesso di un permesso C valido;
  • avere risieduto almeno 10 anni in Svizzera;
  • aver risieduto almeno 5 anni in Ticino;
  • aver risieduto almeno 3 anni a Muzzano, di cui ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;
  • conoscenza scritta (A2) e parlat (B1) dell’italiano;
  • non aver fatto capo all’aiuto sociale nei 10 anni precedenti la domanda;
  • essere in regola con il pagamento delle imposte;
  • non avere in corso alcuna procedura all’Ufficio esecuzione e fallimenti;
  • rispettare la sicurezza e l’ordine pubblico;
  • avere delle conoscenze elementari di storia, geografia e civica;
  • incoraggiare l’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali esercita l’autorità parentale.

3. Se sono rispettate tutte le condizioni al punto 2, si è idonei per procedere con la domanda di naturalizzazione.

Contattare l'Ufficio preposto per chiedere la modulistica necessaria per presentare la domanda.

 

 

Nel calcolo degli anni di residenza in Svizzera, non sono presi in considerazione quelli trascorsi al beneficio di un permesso N (richiedenti l'asilo) o di un permesso L; mentre quelli con il permesso F (ammissione provvisoria), contano la metà.

 

Gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 ed i 18 anni contano doppio, ma il soggiorno effettivo deve essere almeno di 6 anni.

 

Nella valutazione dei diversi criteri di naturalizzazione, l’autorità comunale tiene in debita considerazione la situazione personale di ogni candidato. Le persone invalide, affette da una grave malattia, oppure che hanno delle gravi difficoltà a leggere e scrivere e che per queste ragioni non adempiono a certe condizioni, ed in particolare alla conoscenza scritta e parlata dell’italiano e alla riscossione di aiuti sociali, possono segnalare queste circostanze al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione.

Chi è di lingua madre italiana o ha frequentato almeno 5 anni di scuola dell’obbligo in Ticino o ha concluso una formazione a livello secondario in Ticino oppure terziario in Ticino, non dovrà dimostrare le proprie competenze linguistiche.
Senza questi presupposti, i candidati dovranno presentare un certificato che attesti il livello A2 per lo scritto e il livello B1 per il parlato, rivolgendosi ad uno degli enti di certificazione di livello internazionale presenti in Ticino. Per la lista dei centri di valutazione o maggiori informazioni sul passaporto delle lingue, si consiglia di visitare il sito del servizio fide (il programma svizzero per la promozione delle competenze linguistiche): www.fide-info.ch.

Chi non ha frequentato almeno 5 anni di scuola dell’obbligo in Ticino (escludendo la scuola dell'infanzia) o non ha concluso una formazione a livello secondario oppure terziario in Ticino, dovrà dimostrare la propria familiarità con le condizioni di vita svizzera, frequentando un corso di cittadinanza. Anche chi ha ottenuto un titolo del secondario o terziario in Ticino, deve sottoporsi al test sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino, ma può chiedere al Servizio naturalizzazioni del Cantone, di essere esonerato dalla frequenza del corso.

 

I corsi sono proposti dall’Istituto della formazione continua del DECS (www.ti.ch/ife): Casella postale 2170, 6501 Bellinzona (091 814.16.71; e-mail: decs.ifc@edu.ti.ch.

I candidati alla naturalizzazione che devono seguire sia il corso di italiano, sia il corso di cittadinanza, devono iniziare dal corso di lingua italiana.

I candidati alla naturalizzazione non sono più obbligati a conservare il loro domicilio nel comune in cui iniziano la procedura fino alla crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale. Se il Comune ha già svolto tutte le indagini necessarie a verificare l’adempimento di tutte le condizioni di naturalizzazione, l’iter deve essere concluso anche se il candidato si trasferisce in un altro Comune o Cantone.

I figli minorenni possono essere inseriti nella domanda di uno dei due genitori. Se hanno già compiuto 16 anni devono però compilare un dossier separato.

I cittadini stranieri residenti in Ticino dalla nascita e ininterrottamente da almeno dieci anni, possono acquisire in via agevolata la cittadinanza ticinese, se ne fanno richiesta prima del compimento del ventiduesimo anno di età. Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha vissuto ininterrottamente nei due anni precedenti l’inoltro della domanda.

I partner registrati di un cittadino svizzero, al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione devono dimostrate di aver risieduto in Svizzera per almeno 5 anni fra i quali l’anno precedente alla presentazione della candidatura e di vivere da almeno tre anni in unione domestica registrata.

In Svizzera la doppia cittadinanza è ammessa senza limitazioni dal 1. gennaio 1992. Perciò lo straniero naturalizzato non deve più rinunciare alla sua cittadinanza d’origine. È tuttavia possibile che il diritto dello Stato di provenienza preveda la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto volontario della cittadinanza di un altro Stato.

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